Decoro architettonico

 villg-l

Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli danno una determinata, armonica, fisionomia senza che occorra che si tratti di un edificio di particolare pregio artistico.

In tema di condominio negli edifici, per "decoro architettonico" deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità; pertanto, nessuna influenza, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., può essere attribuita al grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate (Cass. 851/2007).

Sono vietate le innovazioni che alterano il decoro architettonico dell'edificio. Si ha alterazione quando la nuova opera crea una evidente turbativa all'insieme delle linee caratteristiche dell'edificio.

 

Al fine di stabilire se le opere modificatrici della cosa comune abbiano pregiudicato il decoro architettonico di un fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest'ultimo si trovava prima della esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori ovvero che sia di mediocre livello architettonico (Cass. n. 3549/1989).

La valutazione delle innovazioni, al fine della salvaguardia del decoro architettonico, e' meno rigorosa per un edificio di architettura moderna, rispetto a quella necessaria per un immobile antico o d'epoca (Trib. Milano 08.05.1989).

Art. 1120 Codice Civile - Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

 

 (www.tutelati.it)villg-l

 

 

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti: