La tabella millesimale

 

Ad ogni unità immobiliare viene assegnato un valore millesimale che rappresenta la quota di comproprietà delle parti comuni.
I valori millesimali sono raccolti in una tabella, detta tabella millesimale. La tabella è allegata al regolamento condominiale.

I valori millesimali hanno una duplice valenza:

  1. stabilire le maggioranze per la regolare costituzione dell'assemblee condominiale e la validità delle deliberazioni assunte

  2. ripartire le spese comuni tra i condomini

I millesimi stabiliscono la quantità di godimento sulle parti e servizi comuni del condominio, che ogni condomino ha in funzione della sua proprietà esclusiva.

La tabella millesimale dunque, individua il valore di ogni unità immobiliare rispetto al valore dell’intero immobile, ed è proprio in base a tale valore attribuito ad ogni singola unità abitativa che viene stabilita la possibilità di poter decidere sul godimento della cosa comune.

La revisione o la modifica delle tabelle millesimali condominiali

E' ammessa dall’articolo 69 disp.att. c.p.c. :
a) quando sono conseguenza di errore;
b) quando sono mutate le condizioni di una parte dell’edificio a seguito di sopraelevazione, di parziale espropriazione o di innovazioni di vasta portata che abbiano alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Il regolamento comunque non può prevedere l’immutabilità delle tabelle millesimali.

Le tabelle non possono essere modificate a maggioranza da una delibera condominiale, ma occorre l'unanimità dei condomini (Cass. 5.7.1973, n.1887). Non è invece richiesta la partecipazione di tutti i condomini. Si ritiene tuttavia che una tabella millesimale applicata per molti anni senza che vi siano state opposizioni da parte dei condomini, costituisca un'approvazione "implicita" (Cas.. 19.1.1995, n.602).

Le tabelle millesimali allegate a regolamento condominiale contrattuale non possono essere modificate se non con il consenso unanime di tutti i condomini o per atto dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 69 disp. att. c.c. e conservano piena efficacia e validità (quali leggi del condominio) sino a che non intervenga una rituale modifica delle stesse (Cass.5399/1999).

Tuttavia, poiché l'adozione di criteri condivisi da tutti i condomini per la ripartizione delle spese è essenziale per la vita e il funzionamento di un condominio, in caso di mancato raggiungimento del consenso unanime, è data la possibilità ai comproprietari, che vi abbiano interesse, di adire l'autorità giudiziaria, applicando l'art. 69 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318 (art. 69 disp. att. c.c.).

Per il disposto dell'art. 69 delle disposizioni di attuazione del c.c. le tabelle millesimali possono essere rivedute e modificate solo se è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano (Cass. 1408/1999).

 ( www.tutelati.it )

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