Problemi posti dagli animali domestici ospitati in condominio

Domanda: Ho appena acquistato una casa, e ho scoperto dai continui e sgradevoli odori provenienti dalle scale e dalle finestre di casa mia, che un mio vicino di casa possiede due iguana.
La cosa, in se', non sarebbe un problema. Il problema sono le cattive condizioni igieniche in cui questi animali sono mantenuti: ovvio che si porrebbe anche se si trattasse di cani o gatti!
In che modo posso "convincerlo"? Minacciando, per es., una richiesta di intervento dell'Ufficio di Igiene?

Per quanto riguarda i rumori e gli odori molesti provocati dagli animali (domestici) ospitati all'interno del condominio, soccorre l'art. 844 c.c. che sanziona le immissioni intollerabili: in questo caso ci si può rivolgere all'Autorità Giudiziaria competente per materia chiedendo l'adozione dei provvedimenti più opportuni: però è opportuno rilevare che la valutazione circa la tollerabilità delle immissioni postula un apprezzamento di merito da parte del giudice circa l'insostenibilità dei disagi, e presenta pertanto dei margini di discrezione ed opinabilità, dettati in particolar modo dalla specifica sensibilità del giudicante in relazione alla problematica in esame.
Si rinvia alla trattazione di questo specifico argomento. ?

Si deve inoltre rilevare che il suscitare (o non impedire) strepiti di animali che disturbino la quiete pubblica può anche costituire reato ai sensi dell'art. 659 c.p. .
Se gli animali ospitati in casa (o comunque penetrati all'interno delle aree condominiali, anche contro la volontà dei condomini) costituiscono un pericolo per l'igiene e la salute degli abitanti dello stabile, è consigliabile denunciare il fatto all'autorità sanitaria territorialmente competente, o al servizio veterinario comunale. In ogni caso le spese sostenute per la bonifica delle aree comuni devono essere ripartite tra tutti i condomini.

Qualora i disagi siano cagionati da specie "esotiche" , ci si potrebbe trovare di fronte ad un caso di importazione clandestina e dunque illegale: in tal caso le Autorità dovrebbero verificare le condizioni in cui sono tenuti gli animali, la legittimità del loro possesso, e la compatibilità della loro permanenza nello stabile: in presenza di violazioni di legge possono anche procedere al sequestro degli "ospiti", per poi restituirli al loro habitat naturale, posto che l'importazioni non autorizzata di tali specie è severamente sanzionata: il controllo in merito al possesso di animali "selvatici" è di competenza degli Enti Locali (D.Lgs. 31.3.98 n. 112). ?

In taluni casi potrebbero anche ricorrere i presupposti per denunciare il proprietario per maltrattamento di animali: per questo potrebbe essere il caso di interessare anche l'Ente Nazionale Protezione Animali o altri enti\associazioni svolgenti analoghe funzioni.

Domanda: Il proprietario di uno stabile è responsabile di eventuali danni causati da uccelli sui tetti (caduta di parti del tetto sgretolate dagli stessi) ?

Il proprietario del tetto (e quello dei balconi) e' comunque responsabile per i danni causati dalla caduta di detriti, anche se conseguente ai fenomeni di corrosione creati dal guano.

Domanda: Vorrei sapere se posso tenere animali in condominio: il regolamento lo vieterebbe, ma ho letto sentenze in base alle quali nessun regolamento condominiale in realtà può farlo.

Domanda: Quali sono le regole da rispettare per tenere i cani in condominio? C'e' un limite al loro numero, alle dimensioni, c'e' l'obbligo della museruola e/o del guinzaglio, possono salire in ascensore Vi sono contribuzioni accessorie relative agli animali ?

Occorre distinguere: il regolamento condominiale può impedire di alloggiare o far circolare animali domestici negli spazi comuni.
Poiché in questo caso la delibera concerne le modalità di utilizzo delle aree condominiali la relativa deliberazione può essere adottata a maggioranza.
Invece per vietare la detenzione di animali all'interno delle aree private, occorre una delibera adottata all'unanimità oppure che tale divieto sia contenuto in un regolamento contrattuale, dal momento che si tratta di imporre un vincolo al libero esercizio del diritto di proprietà dei condomini (nel ns. ordinamento gli animali sono considerati "beni", e dunque sono tutelati in quanto parte del patrimonio personale).

Per ragioni igieniche o di convivenza il regolamento potrebbe vietare di portare gli animali in ascensore oppure obbligare i proprietari a fargli mettere la museruola o adottare altre cautele.

Non esistono neppure limiti predefiniti in relazione alla grandezza o alla specie dell'ospite, ma è evidente come un animale più grande sia più difficile da controllare e tollerare, e dunque potrebbe costituire più facilmente una molestia per gli altri condomini: in materia deve prevalere il buonsenso (e la buona educazione) !

Ove l'animale sia libero di vagare per le aree comuni, potrebbe essere giustificata la richiesta di una maggiore contribuzione agli oneri relativi alla pulizia.
In ogni caso prima di procedere all'acquisto (o alla locazione) di un immobile è sempre opportuno controllare preventivamente il regolamento condominiale, se si intende ospitare animali: si ricorda che tale regolamento (comportando una compressione del diritto di proprietà) è opponibile ai successivi subacquirenti solo se regolarmente trascritto.

Talune abitudini domestiche possono favorire l'insediamento di ospiti indesiderati nei pressi del fabbricato. In particolare gli insediamenti di volatili - ove costituiscano pericolo per l'igiene e la sicurezza degli abitanti - devono essere segnalati al Comune che dovrebbe provvedere alla rimozione dei nidi ecc. o alla potatura radicale degli alberi.
Esistono ditte specializzate che installano appositi "dissuasori" di carattere elettrico, meccanico o acustico su davanzali e cornicioni.
Può essere dubbia invece la liceità del ricorso a cibi sterilizzanti o velenosi, a prescindere dai potenziali rischi per i terzi (si pensi in specie ai bambini ed agli animali domestici che frequantano le aree condominiali).

? Si osservi che i contratti per lo svolgimento di attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione stipulati con imprese non iscritte negli appositi registri o albi sono nulli ai sensi della L. 82/1994.

In ogni caso i regolamenti condominiali possono impedire di tenere comportamenti tali da agevolare la presenza e l'insediamento dei volatili, ma solo qualora tali attività si svolgano nelle aree comuni: per vietarli nelle aree di proprietà esclusiva occorre l'adozione di una delibera unanime oppure che il divieto sia contenuto in un regolamento di natura contrattuale.
Fatto salvo sempre quanto previsto dai provvedimenti generali e locali in materia di igiene e sanità.

Gli altri condomini possono comunque agire per il risarcimento del danno nei confronti del proprietario che con i suoi comportamenti favorisca l'insediamento di animali nocivi per la sicurezza dello stabile e per l'incolumità dei vicini, nonché in grado di provocare una maggiore svalutazione dell'immobile (si pensi ai danni - permanenti - arrecati dal guano ai materiali di copertura dei tetti): naturalmente chi vuole rivolgersi al Giudice avrà l'onere di provare tutti i presupposti della propria domanda.

 

Giurisprudenza:

Cass. civ., sez. II, 04-12-1993, n. 12028
Il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione.

 

( da www.studiogiurico.it )

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