Art. 1122 (Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune)
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio
http://www.unioneconsulenti.it/guide/Casa_Immobili/Condominio/Codice_civile_condominio.htm
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