L'impugnazione della deliberazione di approvazione del rendiconto: le contestazioni non possono riguardare le scelte dell'assemblea

Pubblicato il da studiomalatestamichele

La Cassazione, con la sentenza n. 5254, resa lo scorso 4 marzo, è tornata ad occuparsi dell'impugnazione delle deliberazioni condominiali aventi ad oggetto l'approvazione del "bilancio condominiale" e dei motivi che possono essere posti alla base di tale impugnazione. Prima di esaminare che cos'ha affermato il Supremo Collegio, pare utile riprendere brevemente la nozione di rendiconto condominiale.
Il rendiconto di gestione è il documento contabile che l'amministratore, ogni anno (art. 1130, secondo comma, c.c.), deve presentare all'assemblea per la sua approvazione (art. 1135, primo comma n. 3 c.c.). L'assise può adottarlo: a) in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio; b) in seconda convocazione, invece, è sufficiente "un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio" (art. 1136 secondo e terzo comma, c.c.). Una volta adottato il rendiconto di gestione è obbligatorio per tutti i condomini al punto che, sulla sua base, l'art. 63, primo comma, disp. att. c.c. legittima l'amministratore ad agire giudizialmente al fine di chiedere ed ottenere il pagamento delle somme dovute da parte dei condomini morosi (il così detto decreto ingiuntivo di pagamento delle somme condominiali). Al pari d'ogni altra deliberazione, comunque, anche quella di approvazione del rendiconto annuale di gestione può essere impugnata. Nel caso di decisione assembleare annullabile, il ricorso all'Autorità Giudiziaria dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla sua adozione (per i dissenzienti e gli astenuti) o comunicazione (per gli assenti, cfr. art. 1137 c.c.). Le deliberazioni nulle, invece, potranno essere impugnate in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse.

Per quali motivi, i condomini possono contestare il rendiconto di gestione? E' questo uno dei punti sui quali la Cassazione, con la sentenza citata in principio, s'è espressa. Secondo gli "ermellini" "la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., comma 3 non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerarsi, perciò, annullabile […]" (così Cass. 4 marzo 2011 n. 5254). Sul punto è bene chiarire alcuni aspetti. A tale scopo un esempio tornerà utile. Si pensi all'assemblea che nell'approvare il rendiconto ratifichi l'operato dell'amministratore (e quindi la relativa spesa) in relazione ad un intervento urgente di manutenzione straordinaria inerente le parti comuni. Il condomino contrario potrà contestare quel punto della deliberazione in relazione alle maggioranze necessarie ad approvarlo o al criterio di ripartizione delle spese prescelto ma non per ciò che concerne l'opportunità di eseguire quell'intervento. L'assemblea è sovrana nelle decisioni riguardanti le parti comuni e nessuno, nemmeno l'Autorità Giudiziaria, può sindacare le scelte discrezionali dell'assise condominiale. Diverso il caso di spese extracondominiali inserite nel rendiconto di gestione della compagine. In tal caso la deliberazione di approvazione del documento contabile sarà nulla e come tale impugnabile in ogni tempo.

http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2011-04-08/limpugnazione-deliberazione-approvazione-rendiconto-103018.php

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