Il regolamento contrattuale
Il regolamento condominiale inoltre può avere origine interna o esterna a seconda che derivi dall’assemblea dei condomini (regolamento assembleare) o meno ( regolamento
contrattuale).Il regolamento contrattuale è predisposto dal costruttore prima della vendita dei singoli appartamenti, oppure viene approvato da tutti i proprietari all'unanimità.
Il regolamento d'assemblea è, in un certo senso, meno forte di quello contrattuale, perché può
riguardare solo il modo in cui si utilizzano le parti comuni, ma non i diritti dei condomini su queste parti e sui beni di proprietà individuale, quali risultano dagli atti di acquisto o da
accordi privati.
Il regolamento di condominio edilizio predisposto dall'originario (ed unico) proprietario
dell'edificio è vincolante per gli acquirenti delle singole unità immobiliari (purché richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto) nella sola ipotesi che il relativo acquisto si collochi
in epoca successiva alla predisposizione del regolamento stesso, e non nel periodo antecedente tale predisposizione, ancorché nell'atto di acquisto sia previsto l'obbligo di rispettare il
regolamento da redigersi in futuro, mancando, in tal caso, uno schema negoziale definitivo, suscettibile di essere compreso per comune volontà delle parti nell'oggetto del contratto; in questa
ultima ipotesi, pertanto, il regolamento può vincolare l'acquirente solo se, successivamente alla sua redazione, quest'ultimo vi presti volontaria adesione (Cass. Civ. 856/2000).
Limitazioni d'uso
Il regolamento contrattuale può contenere limitazioni
d'uso (es. divieti di determinate destinazioni delle unità immobiliari) sia delle parti di esclusiva proprietà dei singoli condomini che di quelle comuni.
Le clausole dei regolamenti che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o
comuni e quelle che attribuiscono ad alcuni di loro maggiori diritti rispetto agli altri hanno natura contrattuale e sono modificabili soltanto con il consenso unanime dei partecipanti
alla comunione, da manifestarsi in forma scritta, essendo costitutive di oneri reali o di servitù prediali da trascrivere nei registri immobiliari della conservatoria per l'opponibilità
ai terzi acquirenti di appartamenti o di altre porzioni immobiliari dell'edificio condominiale; mentre per la variazione di clausole che disciplinano l'uso delle cose comuni è sufficiente la
deliberazione assembleare adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 comma 2 c.c. (Tribunale Napoli, 30 giugno 2003).
I poteri dell'assemblea di condominio, fissati tassativamente dal codice, non possono invadere
la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni sia a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o nei
singoli atti, o mediante approvazione del regolamento di condominio che la preveda (Cass. 13780/2004).
È affetto da nullità il regolamento di condominio che, adottato in mancanza di consenso unanime
dei condomini, da un lato, modifichi le tabelle millesimali ai fini della ripartizione delle spese e, dall'altro, limiti i diritti dei medesimi, sia ricomprendendo fra i beni facenti parte del
condominio le unità immobiliari di proprietà esclusiva, sia non consentendo ai condomini stessi di mutare l'originaria destinazione delle singole unità immobiliari di proprietà particolare
(Tribunale Perugia, 15 gennaio 2000).
Infrazioni o violazioni al
regolamento
Le eventuali infrazioni alle norme poste nel
regolamento di condominio possono essere sanzionate con il pagamento di una somma di denaro solitamente stabilita nel regolamento stesso. L'importo però della sanzione, secondo l'art.70 disp.att.
C.C, deve essere simbolico di 5 centesimi di Euro (100 delle vecchie lire).
Questo importo potrebbe essere messo in discussione, l'art. 72 disp.att.C.C., infatti non
include l'art. 70 tra gli articoli inderogabili. Ecco quindi che alcuni regolamenti prevedono sanzioni superiori.
Al contrario però una sentenza della Cassazione ha ribadito che la sanzione non può essere
superiore a 100 Lire.
Il regolamento di condominio non può prevedere, per l'infrazione alle sue disposizioni,
sanzioni pecuniarie di importo superiore a lire cento (Cass. Civ. 948/1995).
Violazione regolamento da parte del
conduttore
In tema di condominio di edifici, il condomino che abbia locato la propria unità abitativa ad
un terzo risponde nei confronti degli altri condomini delle ripetute violazioni al regolamento condominiale consumate dal proprio conduttore qualora non dimostri di avere adottato, in relazione
alle circostanze, le misure idonee, alla stregua del criterio generale di diligenza posto dall'art. 1176 c.c., a far cessare gli abusi, ponendo in essere iniziative che possono arrivare fino alla
richiesta di anticipata cessazione del rapporto di locazione.
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