Regolamento di Condominio
Il regolamento di condominio è molto importante in quanto disciplina la vita condominiale.
All'interno del regolamento di condominio sono contenute le norme che disciplinano i servizi e le parti comuni, l’attività dell’amministratore e quella dell’assemblea condominiale.
Sono allegate al regolamento di condominio le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese.
In pratica, il regolamento di condominio, può essere considerata la legge interna dei
condomini. Una legge speciale rispetto alla normativa generale dettata dal codice civile.
Quando i condomini sono più di dieci e l’assemblea nulla delibera in
proposito, ogni condomino può interessarsi della redazione del regolamento condominiale.
Il regolamento di condominio è obbligatorio nel caso che il numero di condomini sia superiore a
dieci, e facoltativo in ogni altro caso; se i condomini sono solo due, possono trovare applicazione, in virtù del rinvio di cui all'art. 1139, le disposizioni sulla
comunione.
L’articolo 1138 c.c. prevede l’obbligo di redigere un
regolamento di condominio quando vi sono più di dieci condomini. Diversamente la sua redazione è facoltativa da parte dei condomini, ma una volta predisposto verranno applicate le stesse regole e
norme previste per quello obbligatorio e avrà la stessa efficacia.
Il regolamento condominiale non può limitare o condizionare il diritto dei condomini sulla cosa comune, a meno che non siamo previste in un regolamento contrattuale.
Le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio
condominiale ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, hanno natura
contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto
agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere
modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura
regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c. (Cass. Civ. 943/1999).
Approvazione e modifica del regolamento
condominiale
Il regolamento di condominio è approvato con un numero
di voti pari almeno alla metà dei condomini intervenuti in assemblea e titolari di almeno la metà del valore dell’edificio e quindi dei millesimi.
Il regolamento condominiale per poter essere modificato deve essere approvato con la stessa maggioranza prevista per la sua approvazione.
I regolamenti condominiali e le relative tabelle millesimali se di natura deliberativa possono
essere modificati dall'assemblea condominiale con la sola maggioranza semplice (Cass. Civ. 11960/2004).
È affetto da nullità il regolamento di condominio che, adottato in mancanza di consenso unanime
dei condomini, da un lato, modifichi le tabelle millesimali ai fini della ripartizione delle spese e, dall'altro, limiti i diritti dei medesimi, sia ricomprendendo fra i beni facenti parte del
condominio le unità immobiliari di proprietà esclusiva, sia non consentendo ai condomini stessi di mutare l'originaria destinazione delle singole unità immobiliari di proprietà particolare
(Tribunale Perugia, 15 gennaio 2000).
( www.tutelati.it )
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