Art. 1125 (Manutenzione e ricostruzione soffitti, volte e solai)

Pubblicato il da studiomalatestamichele

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piatto inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto 

http://www.unioneconsulenti.it/guide/Casa_Immobili/Condominio/Codice_civile_condominio.htm

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